| Consiglio Affari Economici - V. Sessioni |
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| Lunedì 30 Agosto 2010 15:12 |
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V. Sessioni Art. 13 § 1. Il CDAE si raduna normalmente tre volte l’anno per esaminare le pratiche di sua competenza. Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche particolari.
§ 2. Convocazioni straordinarie o in seduta congiunta con il Collegio dei Consultori possono essere richieste dall’Arcivescovo o dalla maggioranza dei Consiglieri.
§ 3. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri.
Art. 14 Entro almeno tre giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai Consiglieri l’ordine del giorno firmato dal Presidente e mette a disposizione presso la propria sede la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.
Art. 15 Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente o, su suo incarico, dal Segretario o dal Responsabile dell’Ufficio competente.
Art. 16 § 1. Quando il Consiglio è chiamato ad offrire un parere o a dare il consenso circa una determinata questione, i Consiglieri devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Presidente.
§ 2. Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Non è ammesso il voto per lettera o per delega. Su richiesta del Presidente o su istanza della maggioranza dei Consiglieri il voto può essere espresso in forma segreta.
§ 3. Quanto sottoposto a votazione è approvato se, presenti la maggioranza assoluta dei Consiglieri, ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il consenso (cf art. 4) del CDAE si ritiene non dato; il parere (cf art. 3), invece, viene trasmesso all’Arcivescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.
§ 4. È diritto di ogni Consigliere richiedere che venga messa a verbale la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione. § 5. Un Consigliere non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni relative a Enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa. |








