| Consiglio Affari Economici - III. Composizione, durata e obblighi dei Consiglieri |
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| Lunedì 30 Agosto 2010 15:12 |
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III. Composizione, durata e obblighi dei Consiglieri Art. 6 § 1. Il CDAE è composto da cinque membri scelti dall’Arcivescovo in ragione delle loro specifiche competenze.
§ 2. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di membro dei Consigli di amministrazione degli Enti centrali dell’Archidiocesi.
Art. 7 § 1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e il mandato dei Consiglieri può essere rinnovato più volte (can. 492 § 2). Al termine del quinquennio continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo CDAE.
§ 2. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario integrare il numero o sostituire uno o più Consiglieri, i nuovi membri dureranno in carica fino al termine del mandato dell’intero Consiglio.
Art. 8 § 1. Al momento dell’accettazione della nomina, i Consiglieri garantiscono con giuramento davanti all’Arcivescovo di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (can. 1283 § 1) e di osservare il segreto secondo le modalità determinate dal Presidente (can. 127 § 3, cf cann. 471 § 2 e 1283 § 1).
§ 2. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive il Consigliere decade dal mandato.
Art. 9 § 1. Alle riunioni del CDAE partecipano in forza del loro ufficio, senza diritto di voto, il Vicario Generale, l’Economo Diocesano e il Direttore dell’Ufficio Amministrativo, che ricopre anche il ruolo di Segretario del Consiglio.
§ 2. I Responsabili degli altri Uffici di Curia e altri esperti possono essere invitati dal Presidente, senza diritto di voto, in occasione della presentazione di pratiche di loro competenza. |








