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Consiglio Affari Economici - I. Natura e finalità PDF Stampa E-mail
Lunedì 30 Agosto 2010 15:12
Indice
Consiglio Affari Economici
I. Natura e finalità
II. Compiti
III. Composizione, durata e obblighi dei Consiglieri
IV. Presidente e Segretario
V. Sessioni
VI. Validità delle sedute
VII. Verbale
VIII. Procedura d’urgenza
Tutte le pagine

 

I. Natura e finalità

Art. 1

§1. Il Consiglio diocesano per gli affari economici [CDAE] è l’organismo che coadiuva l’Arci­ve­scovo nell’amministrazione dei beni dell’Archidiocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici.

§ 2. Nell’esercizio dei suoi compiti il CDAE deve tener conto:

- che il fine proprio dei beni della Chiesa consiste principalmente nell’«ordinare il culto di­vino; provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri; esercitare ope­re di apostolato e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 § 2);

- che la legale rappresentanza dell’Archidiocesi in tutti i negozi giuridici spetta all’Arci­ve­­sco­vo (can. 393), che potrà costituire un procuratore.

 

Art. 2

Le norme relative alla natura, ai compiti e al funzionamento del CDAE sono stabilite dal C.I.C., dalle delibere applicative della CEI e dal presente Statuto.



 

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