| Consiglio Affari Economici - I. Natura e finalità |
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| Lunedì 30 Agosto 2010 15:12 |
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I. Natura e finalità Art. 1 §1. Il Consiglio diocesano per gli affari economici [CDAE] è l’organismo che coadiuva l’Arcivescovo nell’amministrazione dei beni dell’Archidiocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici. § 2. Nell’esercizio dei suoi compiti il CDAE deve tener conto: - che il fine proprio dei beni della Chiesa consiste principalmente nell’«ordinare il culto divino; provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri; esercitare opere di apostolato e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 § 2); - che la legale rappresentanza dell’Archidiocesi in tutti i negozi giuridici spetta all’Arcivescovo (can. 393), che potrà costituire un procuratore.
Art. 2 Le norme relative alla natura, ai compiti e al funzionamento del CDAE sono stabilite dal C.I.C., dalle delibere applicative della CEI e dal presente Statuto. |








